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1939 - 1975
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Frammento della Giurisdizione degli spagnoli
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Giurisdizione degli Spagnoli.

Francisco Franco BAHAMONDE, Capo della Spagna, Capo dello Stato e Generalissimo degli Eserciti della Nazione:

Per quanto i Parlamenti Spagnoli, come organo superiore di partecipazione del paese nei compiti dello Stato, secondo la Legge della sua creazione, hanno elaborato la Giurisdizione degli Spagnoli, testo fondamentale definitore dei diritti e doveri degli stessi e riparatore delle sue garanzie; e tenendo in conto, come succede nella Giurisdizione del Lavoro che le sue linee maestre accreditano il valore permanente dell'ideologia che li ispira e gran numero delle sue dichiarazioni e precetti costituiscono un fedele anticipo della dottrina sociale-cattolica, recentemente aggiornamento per il Concilio Vaticano II e finalmente, data la modificazione introdotta nel suo articolo 6 per la Legge Organica dello Stato, promosso previo referendum della Nazione, agli effetti di adeguare il suo testo alla Dichiarazione Conciliare sulla libertà religiosa, promulgata il 1 di dicembre dell'anno 1965 che esige il riconoscimento esplicito di questo diritto, in consonanza, inoltre, col secondo dei Principi Fondamentali del Movimento, secondo il quale la Dottrina della Chiesa ispirerà la nostra legislazione:

Vengo in disporre la cosa seguente:

Articolo unico. Rimane promosso, col carattere di Legge fondamentale regolatrice dei suoi diritti e doveri, la Giurisdizione degli Spagnoli che di seguito si inserisce:

INTITOLO PRELIMINARE

Articolo 1.º Lo Stato spagnolo proclama come comincio rettore dei suoi atti il rispetto alla dignità, l'integrità e la libertà della persona umana, riconoscendo l'uomo, non appena portatore di valori eterni e membro di una comunità nazionale, titolare di doveri e diritti il cui esercizio garantisce in ordine al bene comune.

INTITOLO IN PRIMO LUOGO

DOVERI E DIRITTI DI GLI SPAGNOLI

Capitolo primo

Art. 2.º Gli spagnoli devono servizio fedele alla Patria, lealtà al Capo dello Stato ed obbedienza alle leggi.

Art. 3.º La Legge protegge allo stesso modo il diritto di tutti gli spagnoli, senza preferenza di classi né accezione di persone.

Art. 4.º Gli spagnoli hanno diritto al rispetto del suo onore personale e familiare. Chi l'oltraggi, chiunque che fosse la sua condizione, incorrerà in responsabilità.

Art. 5.º Tutti gli spagnoli hanno diritto a ricevere educazione ed istruzione ed il dovere di acquisirli, bene nel seno della sua famiglia o in centri privati o pubblici, alla sua libera elezione. Lo Stato veglierà affinché nessun talento si perda per mancanza di mezzi economici.

Art. 6.º La professione e pratica della Religione Cattolica che è quella dello Stato spagnolo, godrà della protezione ufficiale.

Lo Stato assumerà la protezione della libertà religiosa che sarà garantita per un'efficace tutela giuridica che, contemporaneamente, salvaguardi la morale e l'ordine pubblico.

Art. 7.º Costituisce titolo di onore per gli spagnoli il servire alla Patria con le armi.

Tutti gli spagnoli sono obbligati a prestare questo servizio quando siano chiamati con sistemazione alla Legge.

Art. 8.º Per mezzo di leggi, e sempre con carattere generale, potranno imporsisi le prestazioni personali che esigano l'interesse della Nazione e le necessità pubbliche.

Art. 9.º Gli spagnoli contribuiranno al sostegno dei carichi pubblici secondo la sua capacità economica. Nessuno sarà obbligato a pagare tributi che non siano stati stabiliti con sistemazione a legge votata in Parlamenti.

Art. 10. Tutti gli spagnoli hanno diritto a partecipare alle funzioni pubbliche di carattere rappresentativo, attraverso la famiglia, il municipio ed il sindacato, senza danno di altre rappresentazioni che le leggi stabiliscano.

Art. 11. Tutti gli spagnoli potranno svolgere carichi e funzioni pubbliche secondo il suo merito e capacità.

Art. 12. Ogni spagnolo potrà esprimere liberamente le sue idee finché non attentano ai principi fondamentali dello Stato.

Art. 13. Dentro il territorio nazionale, lo Stato garantisce la libertà ed il segreto della corrispondenza.

Art. 14. Gli spagnoli hanno diritto a fissare liberamente la sua residenza dentro il territorio nazionale.

Art. 15. Nessuno potrà entrare nel domicilio di un spagnolo né effettuare registri in lui senza il suo consenso, a non essere con mandato dell'Autorità competente e nei casi e nella forma che stabiliscano le Leggi.

Art. 16. Gli spagnoli potranno riunirsi ed associarsi liberamente per fini lecite e di accordo con la cosa stabilita per le leggi.

Lo Stato potrà creare e mantenere le organizzazioni che stimi necessarie per il compimento delle sue fini. Le norme fundacionales che rivestiranno forma di legge, coordineranno l'esercizio di questo diritto col riconoscente nel paragrafo anteriore.

Art. 17. Gli spagnoli hanno diritto alla sicurezza giuridica. Tutti gli organi dello Stato agiranno conformi ad un ordine gerarchico di norme prestabilite che non potranno essere arbitrariamente interpretate né distorte.

Art. 18. Nessun spagnolo potrà essere fermato bensì nei casi e nella forma che prescrivono le Leggi.

Nel termine di settanta due ore, ogni detenuto sarà messo in libertà o dedito all'Autorità giudiziale.

Art. 19. Nessuno potrà essere condannato bensì in virtù di Legge anteriore al delitto, mediante sentenza di Tribunale competente e previa udienza e difesa dell'interessato.

Art. 20. Nessun spagnolo potrà essere privato della sua nazionalità bensì per delitto di tradimento, definito nelle Leggi penali, o per entrare al servizio delle armi o esercitare carico pubblico in paese straniero contro la proibizione espressa del Capo dello Stato.

Art. 21. Gli spagnoli potranno dirigere individualmente petizioni al Capo dello Stato, ai Parlamenti e le Autorità.

Le Corporazioni, funzionari pubblici e membri delle Forze ed Istituti armati potranno solo esercitare questo diritto di accordo con le disposizioni per che si dirigano.

Capitolo II

Art. 22. Lo Stato riconosce e protegge alla famiglia come istituzione naturale e baso della società, con diritti e doveri anteriori e superiori ad ogni legge umana positiva.

Il matrimonio sarà uno ed indissolubile.

Lo Stato proteggerà specialmente alle famiglie numerose.

Art. 23. I genitori sono obbligati ad alimentare, educare ed istruire i suoi figli. Lo Stato sospenderà l'esercizio della patria potestà o priverà di lei a quelli che non l'esercitino degnamente, e trasferirà il guardiano ed educazione dei minorenni a chi corrisponda per Legge.

Capitolo III

Art. 24. Tutti gli spagnoli hanno diritto al lavoro ed il dovere di occuparsi in alcuno attività socialmente utile.

Art. 25. Il lavoro, per la sua condizione essenzialmente umana, non può essere relegato al concetto materiale di merce, né essere oggetto di transazione alcuno incompatibile con la dignità personale del che la cosa pronta. Costituisce per sé attributo di onore e titolo sufficiente per esigere tutela ed assistenza dello Stato.

Art. 26. Lo Stato riconosce nell'Impresa una comunità di apporti della tecnica, la manodopera ed il capitale nelle sue diverse forme, e proclama, per conseguenza, il diritto di questi elementi a partecipare ai benefici.

Lo Stato curerà che le relazioni tra essi si mantengano dentro la più stretta equità ed in una gerarchia che subordini i valori economici a quelli di categoria umana, all'interesse della Nazione ed alle esigenze del bene comune.

Art. 27. Tutti i lavoratori saranno protetti per lo Stato nel suo diritto ad una retribuzione giusta e sufficiente, almeno, per proporzionarloro e le sue famiglie il benessere che permetta loro una vita morale e degna.

Art. 28. Lo Stato spagnolo garantisce ai lavoratori la sicurezza di difesa nell'infortunio e riconosce il diritto all'assistenza nei casi di vecchiaia, morte, malattia, maternità, incidenti del lavoro, invalidità, disoccupazione forzosi ed altri rischi che possono essere oggetto di previdenza sociale.

Art. 29. Lo Stato manterrà istituzioni di assistenza e proteggerà e stimolerà quelle create per la Chiesa, le Corporazioni e le questioni.

Art 30. La proprietà privata come mezzo naturale per il compimento delle fini individuali, familiari e sociali, è riconoscente e protetta per lo Stato.

Tutte le forme di proprietà rimangono subordinate alle necessità della Nazione ed al bene comune.

La ricchezza non potrà rimanere inattiva, essere distrutto indebitamente né applicata a fini illecite.

Art. 31. Lo Stato faciliterà a tutti gli spagnoli l'accesso alle forme di proprietà più intimamente legate alla persona umana: casa familiare, podere, utili di lavoro e beni di uso quotidiano.

Art. 32. In nessun caso si imporsi la pena di confisca di beni.

Nessuno potrà essere espropriato bensì per causa di utilità pubblica o interesse sociale, previo la corrispondente indennità e di conformità con la cosa disposta nelle Leggi.

INTITOLO II

DELL'ESERCIZIO E GARANZIA DI I DIRITTI

Art. 33. L'esercizio dei diritti che si riconoscono in questa Giurisdizione non potrà attentare all'unità spirituale, nazionale e sociale della Spagna.

Art. 34. I Parlamenti voteranno le Leggi necessarie per l'esercizio dei diritti riconoscenti in questa Giurisdizione.

Art. 35. La validità degli articoli dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici e diciotto potrà essere temporaneamente sospesa per il Governo totale o parzialmente mediante Decreto legge che taxativamente determini la portata e durata della misura.

Art. 36. Ogni violazione che Lei cometiere contro chiunque dei diritti conclamati in questa Giurisdizione sarà sanzionato per le Leggi, determineranno i quali le azioni che ferma la sua difesa e garanzia potranno essere utilizzate davanti alle giurisdizioni in ogni sposo competenti.

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