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Frammento
della Giurisdizione degli spagnoli |
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Giurisdizione degli Spagnoli.
Francisco Franco BAHAMONDE, Capo della Spagna, Capo
dello Stato e Generalissimo degli Eserciti della Nazione:
Per quanto i Parlamenti Spagnoli, come organo superiore
di partecipazione del paese nei compiti dello Stato,
secondo la Legge della sua creazione, hanno elaborato
la Giurisdizione degli Spagnoli, testo fondamentale
definitore dei diritti e doveri degli stessi e riparatore
delle sue garanzie; e tenendo in conto, come succede
nella Giurisdizione del Lavoro che le sue linee maestre
accreditano il valore permanente dell'ideologia che
li ispira e gran numero delle sue dichiarazioni e precetti
costituiscono un fedele anticipo della dottrina sociale-cattolica,
recentemente aggiornamento per il Concilio Vaticano
II e finalmente, data la modificazione introdotta nel
suo articolo 6 per la Legge Organica dello Stato, promosso
previo referendum della Nazione, agli effetti di adeguare
il suo testo alla Dichiarazione Conciliare sulla libertà
religiosa, promulgata il 1 di dicembre dell'anno 1965
che esige il riconoscimento esplicito di questo diritto,
in consonanza, inoltre, col secondo dei Principi Fondamentali
del Movimento, secondo il quale la Dottrina della Chiesa
ispirerà la nostra legislazione:
Vengo in disporre la cosa seguente:
Articolo unico. Rimane promosso, col carattere di Legge
fondamentale regolatrice dei suoi diritti e doveri,
la Giurisdizione degli Spagnoli che di seguito si inserisce:
INTITOLO PRELIMINARE
Articolo 1.º Lo Stato spagnolo proclama come comincio
rettore dei suoi atti il rispetto alla dignità,
l'integrità e la libertà della persona
umana, riconoscendo l'uomo, non appena portatore di
valori eterni e membro di una comunità nazionale,
titolare di doveri e diritti il cui esercizio garantisce
in ordine al bene comune.
INTITOLO IN PRIMO LUOGO
DOVERI E DIRITTI DI GLI SPAGNOLI
Capitolo primo
Art. 2.º Gli spagnoli devono servizio fedele alla
Patria, lealtà al Capo dello Stato ed obbedienza
alle leggi.
Art. 3.º La Legge protegge allo stesso modo il
diritto di tutti gli spagnoli, senza preferenza di classi
né accezione di persone.
Art. 4.º Gli spagnoli hanno diritto al rispetto
del suo onore personale e familiare. Chi l'oltraggi,
chiunque che fosse la sua condizione, incorrerà
in responsabilità.
Art. 5.º Tutti gli spagnoli hanno diritto a ricevere
educazione ed istruzione ed il dovere di acquisirli,
bene nel seno della sua famiglia o in centri privati
o pubblici, alla sua libera elezione. Lo Stato veglierà
affinché nessun talento si perda per mancanza
di mezzi economici.
Art. 6.º La professione e pratica della Religione
Cattolica che è quella dello Stato spagnolo,
godrà della protezione ufficiale.
Lo Stato assumerà la protezione della libertà
religiosa che sarà garantita per un'efficace
tutela giuridica che, contemporaneamente, salvaguardi
la morale e l'ordine pubblico.
Art. 7.º Costituisce titolo di onore per gli spagnoli
il servire alla Patria con le armi.
Tutti gli spagnoli sono obbligati a prestare questo
servizio quando siano chiamati con sistemazione alla
Legge.
Art. 8.º Per mezzo di leggi, e sempre con carattere
generale, potranno imporsisi le prestazioni personali
che esigano l'interesse della Nazione e le necessità
pubbliche.
Art. 9.º Gli spagnoli contribuiranno al sostegno
dei carichi pubblici secondo la sua capacità
economica. Nessuno sarà obbligato a pagare tributi
che non siano stati stabiliti con sistemazione a legge
votata in Parlamenti.
Art. 10. Tutti gli spagnoli hanno diritto a partecipare
alle funzioni pubbliche di carattere rappresentativo,
attraverso la famiglia, il municipio ed il sindacato,
senza danno di altre rappresentazioni che le leggi stabiliscano.
Art. 11. Tutti gli spagnoli potranno svolgere carichi
e funzioni pubbliche secondo il suo merito e capacità.
Art. 12. Ogni spagnolo potrà esprimere liberamente
le sue idee finché non attentano ai principi
fondamentali dello Stato.
Art. 13. Dentro il territorio nazionale, lo Stato garantisce
la libertà ed il segreto della corrispondenza.
Art. 14. Gli spagnoli hanno diritto a fissare liberamente
la sua residenza dentro il territorio nazionale.
Art. 15. Nessuno potrà entrare nel domicilio
di un spagnolo né effettuare registri in lui
senza il suo consenso, a non essere con mandato dell'Autorità
competente e nei casi e nella forma che stabiliscano
le Leggi.
Art. 16. Gli spagnoli potranno riunirsi ed associarsi
liberamente per fini lecite e di accordo con la cosa
stabilita per le leggi.
Lo Stato potrà creare e mantenere le organizzazioni
che stimi necessarie per il compimento delle sue fini.
Le norme fundacionales che rivestiranno forma di legge,
coordineranno l'esercizio di questo diritto col riconoscente
nel paragrafo anteriore.
Art. 17. Gli spagnoli hanno diritto alla sicurezza giuridica.
Tutti gli organi dello Stato agiranno conformi ad un
ordine gerarchico di norme prestabilite che non potranno
essere arbitrariamente interpretate né distorte.
Art. 18. Nessun spagnolo potrà essere fermato
bensì nei casi e nella forma che prescrivono
le Leggi.
Nel termine di settanta due ore, ogni detenuto sarà
messo in libertà o dedito all'Autorità
giudiziale.
Art. 19. Nessuno potrà essere condannato bensì
in virtù di Legge anteriore al delitto, mediante
sentenza di Tribunale competente e previa udienza e
difesa dell'interessato.
Art. 20. Nessun spagnolo potrà essere privato
della sua nazionalità bensì per delitto
di tradimento, definito nelle Leggi penali, o per entrare
al servizio delle armi o esercitare carico pubblico
in paese straniero contro la proibizione espressa del
Capo dello Stato.
Art. 21. Gli spagnoli potranno dirigere individualmente
petizioni al Capo dello Stato, ai Parlamenti e le Autorità.
Le Corporazioni, funzionari pubblici e membri delle
Forze ed Istituti armati potranno solo esercitare questo
diritto di accordo con le disposizioni per che si dirigano.
Capitolo II
Art. 22. Lo Stato riconosce e protegge alla famiglia
come istituzione naturale e baso della società,
con diritti e doveri anteriori e superiori ad ogni legge
umana positiva.
Il matrimonio sarà uno ed indissolubile.
Lo Stato proteggerà specialmente alle famiglie
numerose.
Art. 23. I genitori sono obbligati ad alimentare, educare
ed istruire i suoi figli. Lo Stato sospenderà
l'esercizio della patria potestà o priverà
di lei a quelli che non l'esercitino degnamente, e trasferirà
il guardiano ed educazione dei minorenni a chi corrisponda
per Legge.
Capitolo III
Art. 24. Tutti gli spagnoli hanno diritto al lavoro
ed il dovere di occuparsi in alcuno attività
socialmente utile.
Art. 25. Il lavoro, per la sua condizione essenzialmente
umana, non può essere relegato al concetto materiale
di merce, né essere oggetto di transazione alcuno
incompatibile con la dignità personale del che
la cosa pronta. Costituisce per sé attributo
di onore e titolo sufficiente per esigere tutela ed
assistenza dello Stato.
Art. 26. Lo Stato riconosce nell'Impresa una comunità
di apporti della tecnica, la manodopera ed il capitale
nelle sue diverse forme, e proclama, per conseguenza,
il diritto di questi elementi a partecipare ai benefici.
Lo Stato curerà che le relazioni tra essi si
mantengano dentro la più stretta equità
ed in una gerarchia che subordini i valori economici
a quelli di categoria umana, all'interesse della Nazione
ed alle esigenze del bene comune.
Art. 27. Tutti i lavoratori saranno protetti per lo
Stato nel suo diritto ad una retribuzione giusta e sufficiente,
almeno, per proporzionarloro e le sue famiglie il benessere
che permetta loro una vita morale e degna.
Art. 28. Lo Stato spagnolo garantisce ai lavoratori
la sicurezza di difesa nell'infortunio e riconosce il
diritto all'assistenza nei casi di vecchiaia, morte,
malattia, maternità, incidenti del lavoro, invalidità,
disoccupazione forzosi ed altri rischi che possono essere
oggetto di previdenza sociale.
Art. 29. Lo Stato manterrà istituzioni di assistenza
e proteggerà e stimolerà quelle create
per la Chiesa, le Corporazioni e le questioni.
Art 30. La proprietà privata come mezzo naturale
per il compimento delle fini individuali, familiari
e sociali, è riconoscente e protetta per lo Stato.
Tutte le forme di proprietà rimangono subordinate
alle necessità della Nazione ed al bene comune.
La ricchezza non potrà rimanere inattiva, essere
distrutto indebitamente né applicata a fini illecite.
Art. 31. Lo Stato faciliterà a tutti gli spagnoli
l'accesso alle forme di proprietà più
intimamente legate alla persona umana: casa familiare,
podere, utili di lavoro e beni di uso quotidiano.
Art. 32. In nessun caso si imporsi la pena di confisca
di beni.
Nessuno potrà essere espropriato bensì
per causa di utilità pubblica o interesse sociale,
previo la corrispondente indennità e di conformità
con la cosa disposta nelle Leggi.
INTITOLO II
DELL'ESERCIZIO E GARANZIA DI I DIRITTI
Art. 33. L'esercizio dei diritti che si riconoscono
in questa Giurisdizione non potrà attentare all'unità
spirituale, nazionale e sociale della Spagna.
Art. 34. I Parlamenti voteranno le Leggi necessarie
per l'esercizio dei diritti riconoscenti in questa Giurisdizione.
Art. 35. La validità degli articoli dodici, tredici,
quattordici, quindici, sedici e diciotto potrà
essere temporaneamente sospesa per il Governo totale
o parzialmente mediante Decreto legge che taxativamente
determini la portata e durata della misura.
Art. 36. Ogni violazione che Lei cometiere contro chiunque
dei diritti conclamati in questa Giurisdizione sarà
sanzionato per le Leggi, determineranno i quali le azioni
che ferma la sua difesa e garanzia potranno essere utilizzate
davanti alle giurisdizioni in ogni sposo competenti.
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