La Costituzione spagnola di 1931 fu l'asse politico,
mentre legge fondamentale, dell'II Repubblica. Il
suo contenuto è fedele riflesso degli avanzamenti
giuridici del momento in che si sanzionò,
con una speciale sensibilità verso la questione
sociale ed i diritti dei cittadini, regolati in
maniera particolareggiata. Di seguito, si riprodursi
il suo Titolo III, affezionato a questi ultimi.
Frammento di La Costituzione spagnola di 1931.
INTITOLO III
DIRITTI E DOVERI DI GLI SPAGNOLI
Capitolo primo
GARANZIE INDIVIDUALI E POLITICHE
Art. 25. Non potranno essere fondamento di privilegio
giuridico: la natura, la filiazione, il sesso, la
classe sociale, la ricchezza, le idee politiche
né le credenze religiose.
Art. 26. Tutte le confessioni religiose saranno
considerate come Associazioni sommesse ad una legge
speciale.
Lo Stato, le regioni, le province ed i Municipi,
non manterranno, favoriranno, né soccorreranno
economicamente alle Chiese, Associazioni ed Istituzioni
religiose.
Una legge speciale regolerà la totale estinzione,
in un termine massimo di due anni, del presupposto
del Clero.
Rimangono dissolte quelle Ordine religiose che estatutariamente
imponga, oltre ai tre voti canonici, altro speciale
di obbedienza ad autorità distinta della
legittima dello Stato. I suoi beni saranno nazionalizzati
ed affettati a fini benefiche e docente.
Gli altri Ordini religiose si sottometteranno ad
una legge speciale votata per questi Parlamenti
Costituenti e regolati alle seguenti basi:
1.ª Dissoluzione dei che, per le sue attività,
costituiscano un pericolo per la sicurezza dello
Stato.
2.ª Iscrizione della quale debbano sussistere,
in un registro speciale dipendente del Ministero
di Giustizia.
3.ª Incapacità di acquisire e conservare,
per sé o per persona interposti, più
beni che quelli che, previa giustificazione, si
destinino alla sua abitazione o il compimento diretto
delle sue fini esclusive.
4.ª Proibizione di esercitare l'industria il
commercio o l'insegnamento.
5.ª Sottomissione a tutte le leggi tributarie
del paese.
6.ª Obbligo di rendere annualmente conto allo
Stato dell'investimento dei suoi beni in relazione
coi fine dell'Associazione.
I beni delle Ordine religiose potranno essere nazionalizzati.
Art. 27. La libertà di coscienza ed il diritto
di professare e praticare liberamente qualunque
religione rimangono garantiti nel territorio spagnolo,
salvo il rispetto dovuto alle esigenze della morale
pubblica.
I cimiteri saranno sommessi esclusivamente alla
giurisdizione civile. Non potrà c'essere
in essi separazione di recinti per motivi religiosi.
Tutte le confessioni potranno esercitare privatamente
i suoi culti. Le manifestazioni pubbliche del culto
saranno, in ogni sposo, autorizzate per il Governo.
Nessuno potrà essere costretto a dichiarare
ufficialmente le sue credenze religiose. La condizione
non costituirà circostanza modificativa della
personalità civile né politica, salvo
la cosa disposta in questa Costituzione per la nomina
di Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 28. Si puniranno solo i fatti dichiarati punibili
per legge anteriore al suo perpetración.
Nessuno sarà giudicato bensì per Giudice
competente e conforme ai tramiti legali.
Art. 29. Nessuno potrà essere fermato né
carcerato bensì per causa di delitto. Ogni
detenuto sarà messo in libertà o dedito
all'autorità giudiziale, tra le ventiquattro
ore seguenti all'atto della detenzione.
Ogni detenzione si lascerà senza effetto
o si alzerà a prigione, tra le settanta due
ore di essere stato dedito il detenuto al Giudice
competente.
La risoluzione che mi detterò sarà
per atto giudiziale e si notificherà all'interessato
dentro lo stesso termine.
Incorreranno in responsabilità le autorità
i cui ordini motivino infrazione di questo articolo,
e gli agenti e funzionari che li eseguano, con evidenza
della sua illegalità.
L'azione per perseguire queste infrazioni sarà
pubblica, senza necessità di prestare garanzia
né cauzione di nessun genere.
Art. 30. Lo Stato non potrà sottoscrivere
nessun Accordo o Trattato internazionale che abbia
per oggetto l'estradizione di delinquenti politico-sociali.
Art. 31. Ogni spagnolo potrà circolare liberamente
per il territorio nazionale e scegliere in lui la
sua residenza e domicilio, senza che possa essere
costretto a cambiarli a non essere in virtù
di sentenza titolo di nobiltà.
Il diritto ad emigrare o immigrare rimane riconoscente
e non è soggetto a più limitazioni
che quelle che la legge stabilisca.
Una legge speciale determinerà le garanzie
per l'espulsione degli stranieri del territorio
spagnolo.
Il domicilio di ogni spagnolo o straniero residente
in Spagna è inviolabile. Nessuno potrà
entrare in lui bensì in virtù di comandamento
di Giudice competente. Il registro di carte ed effetti
si praticherà sempre a presenza dell'interessata
o di una persona della sua famiglia, e nel suo difetto,
di due vicini dello stesso paese.
Art. 32. Rimane garantita l'inviolabilità
della corrispondenza in tutte le sue forme, non
sia che si detti atto giudiziale contro.
Art. 33. Ogni persona è libero di scegliere
professione. Si riconosce la libertà di industria
e commercio, salvo le limitazioni che, per motivi
economici e sociali di interesse generale, impongano
le leggi.
Art. 34. Ogni persona ha diritto ad emettere liberamente
le sue idee ed opinioni, avvalendosi di qualunque
mezzo di diffusione senza sottomettersi a previa
censura.
In nessun caso potrà ritirarsi l'edizione
di libri e giornali bensì in virtù
di comandamento di giudice competente.
Non si potrà decretarsi la sospensione di
nessun giornale bensì per sentenza fortemente.
Art. 35. Ogni spagnolo potrà dirigere petizioni
individuale e collettivamente ai Poteri pubblici
e le autorità. Questo diritto non si potrà
esercitarsi per nessuna classe di forza armata.
Art. 36. I cittadini di uno e di un altro sesso,
maggiore di ventitre anni avranno gli stessi diritti
elettorali come determinino le leggi.
Art. 37. Lo Stato potrà esigere di ogni cittadino
la sua prestazione personale per servizi civili
o militari, con sistemazione alle leggi.
I Parlamenti, a proposta del Governo, fisseranno
tutti gli anni l'eventualità militare.
Art. 38. Rimane riconoscente il diritto di riunirsi
pacificamente e senza armi.
Una legge speciale regolerà all'aperto il
diritto di riunione e quello di manifestazione.
Art. 39. Gli spagnoli potranno associarsi o accusarsi
liberamente per le distinte fini della vita umana,
come alle leggi dello Stato.
I Sindacati ed Associazioni sono obbligate ad iscriversi
nel Registro pubblico corrispondente, con sistemazione
alla legge.
Art. 40. Tutti gli spagnoli, senza distinzione di
sesso, sono ammissibili agli impieghi e carichi
pubblici secondo il suo merito e capacità,
salvo le incompatibilità che le leggi segnalino.
Art. 41. Le nomine, eccedenze e pensioni dei funzionari
pubblici diventeranno conformi alle leggi. Il suo
inamovilidad si garantisce per la Costituzione.
La separazione del servizio, le sospensioni ed i
traslochi avranno solo luogo per cause giustificate
previste nella legge.
Non si potrà disturbare né perseguire
nessun funzionario pubblico per le sue opinioni
politiche, sociali e religiose.
Se il funzionario pubblico, nell'esercizio del suo
carico, infrange i suoi doveri con danno di terzo,
lo Stato o la Corporazione a chi serva saranno sussidiariamente
responsabili dei danni e danni conseguenti, come
determini la legge.
I funzionari civili potranno costituire Associazioni
professionali che non implichino ingerenze nel servizio
pubblico che essi estuviere raccomandato. Le Associazioni
professionali di funzionari si regoleranno per una
legge. Queste Associazioni potranno ricorrere davanti
ai Tribunali contro gli accordi della superiorità
che vulnerino i diritti dei funzionari.
Art. 42. I diritti e garanzie inviati negli articoli
29, 31, 34, 38 e 39 potranno essere sospesi totale
o parzialmente, in tutto il territorio nazionale
o in parte di lui, per decreto del Governo, quando
così l'esiga la sicurezza dello Stato, in
casi di notoria ed imminente gravità.
Se i Parlamenti fossero riunite, risolveranno sulla
sospensione ferma per il Governo.
Se fosse chiuse, il Governo dovrà convocarli
per la stessa fine nel termine massimo di otto giorni.
In mancanza di convocazione si riuniranno automaticamente
al nono giorno. I Parlamenti non potranno essere
sciolte prima di risolvere finché sussiste
la sospensione di garanzie.
Il termine di sospensione di garanzie costituzionali
non potrà eccedere di trenta giorni. Qualunque
proroga avrà bisogno di accordo previo dei
Parlamenti o della Deputazione Permanente nel suo
caso.
Durante la sospensione dirigerà, per il territorio
a che si applichi, la legge di Ordine pubblico.
In nessun caso potrà il Governo rimpiangere
o deportare gli spagnoli, né confinarli a
distanza superiore a 250 chilometri del suo domicilio.
Capitolo II
FAMIGLIA, ECONOMIA E CULTURA
Art. 43. La famiglia è basso la salvaguardia
speciale dello Stato. Il matrimonio si fonda sull'uguaglianza
di diritti per entrambi i sessi, e potrà
dissolversi per mutuo dissenso o a richiesta di
chiunque dei coniugi, con allegazione in questo
caso di torneo causa.
I genitori sono obbligati ad alimentare, assistere,
educare ed istruire i suoi figli. Lo Stato proteggerà
il compimento di questi doveri e si impegna sussidiariamente
alla sua esecuzione.
I genitori hanno verso i figli ci stati fuori del
matrimonio gli stessi doveri che rispetto ai nati
in lui.
Le leggi civili regoleranno l'investigazione della
paternità.
Non si potrà inviarsi dichiarazione alcuna
sulla legittimità o illegittimità
delle nascite né busta lo stato civile dei
genitori, nei verbali di iscrizione né in
filiazione alcuna.
Lo Stato presterà assistenza ai malati ed
anziani, e protezione alla maternità e l'infanzia,
facendo sua la "Dichiarazione di Ginevra"
o tavola dei diritti dal bambino.
Art. 44. Tutta la ricchezza del paese, sia chi fuere
il suo padrone, è subordinato agli interessi
dell'economia nazionale e colpisce il sostegno dei
carichi pubblici, con sistemazione alla Costituzione
e le leggi.
Le proprietà di ogni tipo di beni potrà
essere oggetto di espropriazione forzosa per causa
di utilità sociale mediante adeguata indennità,
a meno che disponga un'altra cosa una legge promossa
per i voti della maggioranza assoluta dei Parlamenti.
Con gli stessi requisiti la proprietà potrà
essere socializzata.
I servizi pubblici e gli sfruttamenti che colpiscano
l'interesse comune possono essere nazionalizzati
nei casi in cui così la necessità
sociale l'esiga.
Lo Stato potrà intervenire per legge lo sfruttamento
e coordinazione di industrie ed imprese quando così
l'esigessero la nazionalizzazione della produzione
e gli interessi dell'economia nazionale.
In nessun caso si imporsi la pena di confisca di
beni.
Art. 45. Tutta la ricchezza artistica e storica
del paese, sia chi fuere il suo padrone, costituisce
tesoro culturale della Nazione e sarà basso
la salvaguardia dello Stato che potrà proibire
la sua esportazione ed alienazione e decretare le
espropriazioni legali che stimerò opportune
per la sua difesa. Lo Stato organizzerà un
registro della ricchezza artistica e storica, assicurerà
la sua gelosa custodia e risponderà alla
sua perfetta conservazione.
Lo Stato proteggerà anche i posti notevoli
per la sua bellezza naturale o per il suo riconoscente
valore artistico o storico.
Art. 46. Il lavoro, nelle sue diverse forme, è
un obbligo sociale e godrà della protezione
delle leggi.
La Repubblica assicurerà ad ogni lavoratore
le condizioni necessarie di un'esistenza degna.
La sua legislazione sociale regolerà: i casi
di sicuro di malattia, incidente, disoccupazione
forzosa, vecchiaia, invalidità e morte; il
lavoro delle donne e dei giovani e specialmente
la protezione alla maternità; la giornata
di lavoro ed il salario minimo e familiare; le ferie
annuali rimunerate; le condizioni dell'operaio spagnolo
all'estero; le istituzioni di cooperazione; la relazione
economico-giuridica dei fattori che integrano la
produzione; la partecipazione degli operai nella
direzione, l'amministrazione ed i benefici delle
imprese, e tutto quanto colpisca la difesa dei lavoratori.
Art. 47. La Repubblica proteggerà al campagnolo
ed a questo scopo legifererà, tra altre materie
sul patrimonio familiare insequestrabile ed esente
di ogni tipo di imposte, credito agricolo, indennità
per perdita dei raccolti, cooperative di produzione
e consumo, scatole di previsione, scuole pratiche
di agricoltura e fattorie di sperimentazione agropecuarie,
operi per irrigazione e vie rurali di comunicazione.
La Repubblica proteggerà in termini equivalenti
ai pescatori.
Art. 48. Il servizio della cultura è attribuzione
essenziale dello Stato, e lo presterà mediante
istituzioni educative allacciate per il sistema
della scuola unificatrice.
La scuola elementare sarà gratuita ed obbligatoria.
I maestri, professori e professori universitari
dell'insegnamento ufficiale sono funzionari pubblici.
La libertà di cattedra rimane riconoscente
e garantita.
La Repubblica legifererà nel senso di facilitare
agli spagnoli economicamente necessitati l'accesso
a tutti i gradi di insegnamento, affinché
non si trovi condizionato più che per l'attitudine
e la vocazione.
L'insegnamento sarà laico, farà del
lavoro l'asse della sua attività metodologica
e si ispirerà ad ideali di solidarietà
umana.
Si riconosce alle Chiese il diritto soggetto ad
ispezione dello Stato, di insegnare le sue rispettive
dottrine nei suoi propri stabilimenti.
Art. 49. La spedizione di titoli accademici e professionisti
corrisponde esclusivamente allo Stato che stabilirà
le prove e requisiti necessari per ottenerli nonostante
nei casi in cui i certificati di studi procedano
di centri di insegnamento delle regioni autonome.
Una legge di Istruzione pubblica determinerà
l'età scolare per ogni grado, la durata dei
periodi di scolarità, il contenuto dei piani
pedagogici e le condizioni in cui si potrà
autorizzare l'insegnamento negli stabilimenti privati.
Art. 50. Le regioni autonome potranno organizzare
l'insegnamento nelle sue lingue rispettive, di accordo
con le facoltà che si concedano nei suoi
Statuti. È obbligatorio lo studio della lingua
castigliana, e questa si userà anche come
strumento di insegnamento in tutti i Centri di istruzione
primaria e secondaria delle regioni autonome. Lo
Stato potrà mantenere o creare in esse istituzioni
docente di tutti i gradi nella lingua ufficiale
della Repubblica.
Lo Stato eserciterà la suprema ispezione
in tutto il territorio nazionale per assicurare
il compimento delle disposizioni contenute in questo
articolo e nei due anteriori.
Lo Stato servirà l'espansione culturale della
Spagna stabilendo all'estero delegazioni e centri
di studio ed insegnamento e preferibilmente nei
paesi ispano-americani.