Storia della Spagna
ES - USA - IT - FR
Storia della Spagna - Jorge Fdez. Salas -Neox Technologies - Spagna,
Storia della Spagna - Canali della web di Storia della Spagna
Storia della Spagna: Geografia Spagna
Storia della Spagna: Popolazione Spagnola
Storia della Spagna: Lingue e Lingue della Spagna
Storia della Spagna: Cultura e Tradizioni Spagnole
Storia della Spagna: Sistema Politico Spagnolo - Democrazia parlamentare
Storia della Spagna: Arte Spagnola
Storia della Spagna: La letteratura Spagnola
Storia della Spagna: Economia Spagnola
Storia della Spagna - Tappe della Storia della Spagna
Storia della Spagna: Il Sexenio Democratico
Storia della Spagna: La Prima Repubblica spagnola
Storia della Spagna: La restaurazione Borbonica
Storia della Spagna: La crisi della Restaurazione borbonica
Storia della Spagna: Il fallimento della monarchia parlamentare
Storia della Spagna: La dittatura del generale Cugino di Rivera
Storia della Spagna: La Seconda Repubblica Spagnola
Storia della Spagna: La guerra civile spagnola
Storia della Spagna: La Dittatura Franchista
Historia-es.com | Utilidades de la web Utilità della web di Storia della Spagna
Tenda di Storia della Spagna - Comprare Libri di Storia della Spagna, Dvd´s, Elettronica...
Foro di Storia della Spagna - Dibatta e Commenti temi ed aspetti della Storia della Spagna
Mappe della Spagna
Dati della Spagna
Simboli della Spagna, Scudo della Spagna, Bandiera della Spagna ed Inno della Spagna
Libro di visite di  Historia-es.com
Statistiche della web di Storia della Spagna
Allaccia ad altre webs di Storia della Spagna
Emails della web di Storia della Spagna
 
Raccomandiamo: Casa dei Libro "libri, solo libri, tutti i libri" - Libreria Online
Historia-es.com | Libro del Mes de la web de Historia de España
Paseos Y Jardines Historicos De La Provincia De Ciudad Real - Tienda de Libros  - historia-es.com - Historia de España, historia y sociedad de españa
Edificios Notables De Sevilla - Tienda de Libros  - historia-es.com - Historia de España, historia y sociedad de españa
Patrimonio Historico Recuperado En La Ciudad De Valencia (colecci On De Laminas Municipales) - Tienda de Libros  - historia-es.com - Historia de España, historia y sociedad de españa
Valencia Fea - Tienda de Libros  - historia-es.com - Historia de España, historia y sociedad de españa
Valencia Lletja - Tienda de Libros  - historia-es.com - Historia de España, historia y sociedad de españa
Pazos Y Moradas Hidalgas De Deza - Tienda de Libros  - historia-es.com - Historia de España, historia y sociedad de españa
 

1931 - 1936
Extras
Documentos
Frammento della Costituzione Spagnola di 1931
Ritornare all'Indice

La Costituzione spagnola di 1931 fu l'asse politico, mentre legge fondamentale, dell'II Repubblica. Il suo contenuto è fedele riflesso degli avanzamenti giuridici del momento in che si sanzionò, con una speciale sensibilità verso la questione sociale ed i diritti dei cittadini, regolati in maniera particolareggiata. Di seguito, si riprodursi il suo Titolo III, affezionato a questi ultimi.




Frammento di La Costituzione spagnola di 1931.

INTITOLO III

DIRITTI E DOVERI DI GLI SPAGNOLI

Capitolo primo

GARANZIE INDIVIDUALI E POLITICHE

Art. 25. Non potranno essere fondamento di privilegio giuridico: la natura, la filiazione, il sesso, la classe sociale, la ricchezza, le idee politiche né le credenze religiose.

Art. 26. Tutte le confessioni religiose saranno considerate come Associazioni sommesse ad una legge speciale.

Lo Stato, le regioni, le province ed i Municipi, non manterranno, favoriranno, né soccorreranno economicamente alle Chiese, Associazioni ed Istituzioni religiose.

Una legge speciale regolerà la totale estinzione, in un termine massimo di due anni, del presupposto del Clero.

Rimangono dissolte quelle Ordine religiose che estatutariamente imponga, oltre ai tre voti canonici, altro speciale di obbedienza ad autorità distinta della legittima dello Stato. I suoi beni saranno nazionalizzati ed affettati a fini benefiche e docente.

Gli altri Ordini religiose si sottometteranno ad una legge speciale votata per questi Parlamenti Costituenti e regolati alle seguenti basi:

1.ª Dissoluzione dei che, per le sue attività, costituiscano un pericolo per la sicurezza dello Stato.

2.ª Iscrizione della quale debbano sussistere, in un registro speciale dipendente del Ministero di Giustizia.

3.ª Incapacità di acquisire e conservare, per sé o per persona interposti, più beni che quelli che, previa giustificazione, si destinino alla sua abitazione o il compimento diretto delle sue fini esclusive.

4.ª Proibizione di esercitare l'industria il commercio o l'insegnamento.

5.ª Sottomissione a tutte le leggi tributarie del paese.

6.ª Obbligo di rendere annualmente conto allo Stato dell'investimento dei suoi beni in relazione coi fine dell'Associazione.

I beni delle Ordine religiose potranno essere nazionalizzati.

Art. 27. La libertà di coscienza ed il diritto di professare e praticare liberamente qualunque religione rimangono garantiti nel territorio spagnolo, salvo il rispetto dovuto alle esigenze della morale pubblica.

I cimiteri saranno sommessi esclusivamente alla giurisdizione civile. Non potrà c'essere in essi separazione di recinti per motivi religiosi.

Tutte le confessioni potranno esercitare privatamente i suoi culti. Le manifestazioni pubbliche del culto saranno, in ogni sposo, autorizzate per il Governo.

Nessuno potrà essere costretto a dichiarare ufficialmente le sue credenze religiose. La condizione non costituirà circostanza modificativa della personalità civile né politica, salvo la cosa disposta in questa Costituzione per la nomina di Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 28. Si puniranno solo i fatti dichiarati punibili per legge anteriore al suo perpetración. Nessuno sarà giudicato bensì per Giudice competente e conforme ai tramiti legali.

Art. 29. Nessuno potrà essere fermato né carcerato bensì per causa di delitto. Ogni detenuto sarà messo in libertà o dedito all'autorità giudiziale, tra le ventiquattro ore seguenti all'atto della detenzione.

Ogni detenzione si lascerà senza effetto o si alzerà a prigione, tra le settanta due ore di essere stato dedito il detenuto al Giudice competente.

La risoluzione che mi detterò sarà per atto giudiziale e si notificherà all'interessato dentro lo stesso termine.

Incorreranno in responsabilità le autorità i cui ordini motivino infrazione di questo articolo, e gli agenti e funzionari che li eseguano, con evidenza della sua illegalità.

L'azione per perseguire queste infrazioni sarà pubblica, senza necessità di prestare garanzia né cauzione di nessun genere.

Art. 30. Lo Stato non potrà sottoscrivere nessun Accordo o Trattato internazionale che abbia per oggetto l'estradizione di delinquenti politico-sociali.

Art. 31. Ogni spagnolo potrà circolare liberamente per il territorio nazionale e scegliere in lui la sua residenza e domicilio, senza che possa essere costretto a cambiarli a non essere in virtù di sentenza titolo di nobiltà.

Il diritto ad emigrare o immigrare rimane riconoscente e non è soggetto a più limitazioni che quelle che la legge stabilisca.

Una legge speciale determinerà le garanzie per l'espulsione degli stranieri del territorio spagnolo.

Il domicilio di ogni spagnolo o straniero residente in Spagna è inviolabile. Nessuno potrà entrare in lui bensì in virtù di comandamento di Giudice competente. Il registro di carte ed effetti si praticherà sempre a presenza dell'interessata o di una persona della sua famiglia, e nel suo difetto, di due vicini dello stesso paese.

Art. 32. Rimane garantita l'inviolabilità della corrispondenza in tutte le sue forme, non sia che si detti atto giudiziale contro.

Art. 33. Ogni persona è libero di scegliere professione. Si riconosce la libertà di industria e commercio, salvo le limitazioni che, per motivi economici e sociali di interesse generale, impongano le leggi.

Art. 34. Ogni persona ha diritto ad emettere liberamente le sue idee ed opinioni, avvalendosi di qualunque mezzo di diffusione senza sottomettersi a previa censura.

In nessun caso potrà ritirarsi l'edizione di libri e giornali bensì in virtù di comandamento di giudice competente.

Non si potrà decretarsi la sospensione di nessun giornale bensì per sentenza fortemente.

Art. 35. Ogni spagnolo potrà dirigere petizioni individuale e collettivamente ai Poteri pubblici e le autorità. Questo diritto non si potrà esercitarsi per nessuna classe di forza armata.

Art. 36. I cittadini di uno e di un altro sesso, maggiore di ventitre anni avranno gli stessi diritti elettorali come determinino le leggi.

Art. 37. Lo Stato potrà esigere di ogni cittadino la sua prestazione personale per servizi civili o militari, con sistemazione alle leggi.

I Parlamenti, a proposta del Governo, fisseranno tutti gli anni l'eventualità militare.

Art. 38. Rimane riconoscente il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.

Una legge speciale regolerà all'aperto il diritto di riunione e quello di manifestazione.

Art. 39. Gli spagnoli potranno associarsi o accusarsi liberamente per le distinte fini della vita umana, come alle leggi dello Stato.

I Sindacati ed Associazioni sono obbligate ad iscriversi nel Registro pubblico corrispondente, con sistemazione alla legge.

Art. 40. Tutti gli spagnoli, senza distinzione di sesso, sono ammissibili agli impieghi e carichi pubblici secondo il suo merito e capacità, salvo le incompatibilità che le leggi segnalino.

Art. 41. Le nomine, eccedenze e pensioni dei funzionari pubblici diventeranno conformi alle leggi. Il suo inamovilidad si garantisce per la Costituzione. La separazione del servizio, le sospensioni ed i traslochi avranno solo luogo per cause giustificate previste nella legge.

Non si potrà disturbare né perseguire nessun funzionario pubblico per le sue opinioni politiche, sociali e religiose.

Se il funzionario pubblico, nell'esercizio del suo carico, infrange i suoi doveri con danno di terzo, lo Stato o la Corporazione a chi serva saranno sussidiariamente responsabili dei danni e danni conseguenti, come determini la legge.

I funzionari civili potranno costituire Associazioni professionali che non implichino ingerenze nel servizio pubblico che essi estuviere raccomandato. Le Associazioni professionali di funzionari si regoleranno per una legge. Queste Associazioni potranno ricorrere davanti ai Tribunali contro gli accordi della superiorità che vulnerino i diritti dei funzionari.

Art. 42. I diritti e garanzie inviati negli articoli 29, 31, 34, 38 e 39 potranno essere sospesi totale o parzialmente, in tutto il territorio nazionale o in parte di lui, per decreto del Governo, quando così l'esiga la sicurezza dello Stato, in casi di notoria ed imminente gravità.

Se i Parlamenti fossero riunite, risolveranno sulla sospensione ferma per il Governo.

Se fosse chiuse, il Governo dovrà convocarli per la stessa fine nel termine massimo di otto giorni. In mancanza di convocazione si riuniranno automaticamente al nono giorno. I Parlamenti non potranno essere sciolte prima di risolvere finché sussiste la sospensione di garanzie.

Il termine di sospensione di garanzie costituzionali non potrà eccedere di trenta giorni. Qualunque proroga avrà bisogno di accordo previo dei Parlamenti o della Deputazione Permanente nel suo caso.

Durante la sospensione dirigerà, per il territorio a che si applichi, la legge di Ordine pubblico.

In nessun caso potrà il Governo rimpiangere o deportare gli spagnoli, né confinarli a distanza superiore a 250 chilometri del suo domicilio.

Capitolo II

FAMIGLIA, ECONOMIA E CULTURA

Art. 43. La famiglia è basso la salvaguardia speciale dello Stato. Il matrimonio si fonda sull'uguaglianza di diritti per entrambi i sessi, e potrà dissolversi per mutuo dissenso o a richiesta di chiunque dei coniugi, con allegazione in questo caso di torneo causa.

I genitori sono obbligati ad alimentare, assistere, educare ed istruire i suoi figli. Lo Stato proteggerà il compimento di questi doveri e si impegna sussidiariamente alla sua esecuzione.

I genitori hanno verso i figli ci stati fuori del matrimonio gli stessi doveri che rispetto ai nati in lui.

Le leggi civili regoleranno l'investigazione della paternità.

Non si potrà inviarsi dichiarazione alcuna sulla legittimità o illegittimità delle nascite né busta lo stato civile dei genitori, nei verbali di iscrizione né in filiazione alcuna.

Lo Stato presterà assistenza ai malati ed anziani, e protezione alla maternità e l'infanzia, facendo sua la "Dichiarazione di Ginevra" o tavola dei diritti dal bambino.

Art. 44. Tutta la ricchezza del paese, sia chi fuere il suo padrone, è subordinato agli interessi dell'economia nazionale e colpisce il sostegno dei carichi pubblici, con sistemazione alla Costituzione e le leggi.

Le proprietà di ogni tipo di beni potrà essere oggetto di espropriazione forzosa per causa di utilità sociale mediante adeguata indennità, a meno che disponga un'altra cosa una legge promossa per i voti della maggioranza assoluta dei Parlamenti.

Con gli stessi requisiti la proprietà potrà essere socializzata.

I servizi pubblici e gli sfruttamenti che colpiscano l'interesse comune possono essere nazionalizzati nei casi in cui così la necessità sociale l'esiga.

Lo Stato potrà intervenire per legge lo sfruttamento e coordinazione di industrie ed imprese quando così l'esigessero la nazionalizzazione della produzione e gli interessi dell'economia nazionale.

In nessun caso si imporsi la pena di confisca di beni.

Art. 45. Tutta la ricchezza artistica e storica del paese, sia chi fuere il suo padrone, costituisce tesoro culturale della Nazione e sarà basso la salvaguardia dello Stato che potrà proibire la sua esportazione ed alienazione e decretare le espropriazioni legali che stimerò opportune per la sua difesa. Lo Stato organizzerà un registro della ricchezza artistica e storica, assicurerà la sua gelosa custodia e risponderà alla sua perfetta conservazione.

Lo Stato proteggerà anche i posti notevoli per la sua bellezza naturale o per il suo riconoscente valore artistico o storico.

Art. 46. Il lavoro, nelle sue diverse forme, è un obbligo sociale e godrà della protezione delle leggi.

La Repubblica assicurerà ad ogni lavoratore le condizioni necessarie di un'esistenza degna. La sua legislazione sociale regolerà: i casi di sicuro di malattia, incidente, disoccupazione forzosa, vecchiaia, invalidità e morte; il lavoro delle donne e dei giovani e specialmente la protezione alla maternità; la giornata di lavoro ed il salario minimo e familiare; le ferie annuali rimunerate; le condizioni dell'operaio spagnolo all'estero; le istituzioni di cooperazione; la relazione economico-giuridica dei fattori che integrano la produzione; la partecipazione degli operai nella direzione, l'amministrazione ed i benefici delle imprese, e tutto quanto colpisca la difesa dei lavoratori.

Art. 47. La Repubblica proteggerà al campagnolo ed a questo scopo legifererà, tra altre materie sul patrimonio familiare insequestrabile ed esente di ogni tipo di imposte, credito agricolo, indennità per perdita dei raccolti, cooperative di produzione e consumo, scatole di previsione, scuole pratiche di agricoltura e fattorie di sperimentazione agropecuarie, operi per irrigazione e vie rurali di comunicazione.

La Repubblica proteggerà in termini equivalenti ai pescatori.

Art. 48. Il servizio della cultura è attribuzione essenziale dello Stato, e lo presterà mediante istituzioni educative allacciate per il sistema della scuola unificatrice.

La scuola elementare sarà gratuita ed obbligatoria.

I maestri, professori e professori universitari dell'insegnamento ufficiale sono funzionari pubblici. La libertà di cattedra rimane riconoscente e garantita.

La Repubblica legifererà nel senso di facilitare agli spagnoli economicamente necessitati l'accesso a tutti i gradi di insegnamento, affinché non si trovi condizionato più che per l'attitudine e la vocazione.

L'insegnamento sarà laico, farà del lavoro l'asse della sua attività metodologica e si ispirerà ad ideali di solidarietà umana.

Si riconosce alle Chiese il diritto soggetto ad ispezione dello Stato, di insegnare le sue rispettive dottrine nei suoi propri stabilimenti.

Art. 49. La spedizione di titoli accademici e professionisti corrisponde esclusivamente allo Stato che stabilirà le prove e requisiti necessari per ottenerli nonostante nei casi in cui i certificati di studi procedano di centri di insegnamento delle regioni autonome. Una legge di Istruzione pubblica determinerà l'età scolare per ogni grado, la durata dei periodi di scolarità, il contenuto dei piani pedagogici e le condizioni in cui si potrà autorizzare l'insegnamento negli stabilimenti privati.

Art. 50. Le regioni autonome potranno organizzare l'insegnamento nelle sue lingue rispettive, di accordo con le facoltà che si concedano nei suoi Statuti. È obbligatorio lo studio della lingua castigliana, e questa si userà anche come strumento di insegnamento in tutti i Centri di istruzione primaria e secondaria delle regioni autonome. Lo Stato potrà mantenere o creare in esse istituzioni docente di tutti i gradi nella lingua ufficiale della Repubblica.

Lo Stato eserciterà la suprema ispezione in tutto il territorio nazionale per assicurare il compimento delle disposizioni contenute in questo articolo e nei due anteriori.

Lo Stato servirà l'espansione culturale della Spagna stabilendo all'estero delegazioni e centri di studio ed insegnamento e preferibilmente nei paesi ispano-americani.

Inizio di questa pagina
 
_
Versione in italiano della web di Storia della Spagna
Idiomas
_
© 2003 - 2004 Neox Technologies - Jorge Fernández Salas - Ogijares, Granada, Andalusia, Spagna - Tutti i diritti riservati
_
_
, , ,,,,,,
_
Ver web en español Vedere pagina in italiano To see web in English Voir le page en Français Hemos recibido impresiones de nuestra web desde Enero de 2004.