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1875 - 1898
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Frammento della Costituzione Spagnola di 1976
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INTITOLO VIDI

DEL RE ED I SUOI MINISTRI

Art. 48. La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 49. Sono responsabili i ministri.

Nessun mandato del Re può portarsi a termine se non questo vidimato per un Ministro che per solo questo fatto si fa responsabile.

Art. 50. La potestà di fare eseguire le leggi risiede nel Re, e la sua autorità si estende a tutto quanto conduce alla conservazione dell'ordine pubblico nella cosa interna ed alla sicurezza dello Stato nella cosa esterna, come alla Costituzione e le leggi.

Art. 51. Il Re sanziona e promulga le leggi.

Art. 52. Ha il comando supremo dell'esercito ed armata, e dispone delle forze di mare e terra.

Art. 53. Concede i gradi, salite e ricompense militari con sistemazione alle leggi.

Art. 54. Corrisponde inoltre al Re:

1.º Spedire i decreti, regolamenti ed istruzioni che siano idonei per l'esecuzione delle leggi.

2.º Curare che in tutto il regno si regoli pronta e compiutamente la giustizia.

3.º Perdonare i delinquenti con sistemazione alle leggi.

4.º Dichiarare la guerra e fare e ratificare la pace, dando conta dopo documentata ai Parlamenti.

5.º Dirigere le relazioni diplomatiche e commerciali con le altre potenze.

6.º Badare alla coniazione della moneta, nella quale si metterà il suo busto e nome.

7.º Decretare l'investimento dei fondi destinati ad ognuno dei rami dell'amministrazione dentro la legge di presupposti.

8.º Conferire gli impieghi civili, e concedere onori e distinzioni di tutte classi, con sistemazione alle leggi.

9.º Nominare e separare liberamente i ministri.

Art. 55. Il Re deve essere autorizzato per una legge speciale:

1.º Per alienare, cedere o permutare chiunque parte del territorio spagnolo.

2.º Per incorporare chiunque un altro territorio al territorio spagnolo.

3.º Per ammettere truppe straniere nel Regno.

4.º Per ratificare i trattati di alleanza offensiva, gli speciali di commercio, quelli che stipulino dare sussidi ad alcuno potenza straniera e tutti quelli che possano obbligare individualmente gli spagnoli.

In nessun caso gli articoli segreti di un trattato potranno abrogare i pubblici.

5.º Per abdicare la Corona nel suo immediato successore.

Art. 56. Il Re, prima di contrarre matrimonio lo metterà in conoscenza dei Parlamenti al cui approvazione si sottometteranno i contratti e stipulazioni matrimoniali che dovranno essere oggetto di una legge.

La stessa cosa si osserverà rispetto all'immediato successore alla Corona.

Né il Re né l'immediato successore possono contrarre matrimonio con persona che sia esclusa della successione per la legge alla Corona.

Art. 57. La dotazione del Re e della sua famiglia si fisserà all'inizio per i Parlamenti di ogni regnato.

Art. 58. I ministri possono essere senatori o deputati e prendere parte alle discussioni di entrambi i Corpi Colegisladores; ma avranno solo voto in quell'a quale appartengano.

INTITOLO VII

DI LA SUCCESSIONE A LA CORONA

Art. 59. Il Re legittimo della Spagna è Don Alfonso XII di Borbone.

Art. 60. La successione al Trono della Spagna seguirà l'ordine regolare di primogenitura e rappresentazione, essendo preferito sempre la linea anteriore ai posteriore; nella stessa linea, il grado più prossimo al più remoto; nello stesso grado, l'uomo alla femmina, e nello stesso sesso, la persona di più età a quella di meno.

Art. 61. Estinte le linee dei discendenti legittimi di Don Alfonso XII di Borbone succederanno per l'ordine che rimane stabilito le sue sorelle; sua zia, gemella di sua madre, ed i suoi legittimi discendenti, e quelli dei suoi zii, fratelli di Don Fernando VII, se non fosse esclusi.

Art. 62. Se arrivassero ad estinguersi tutte le linee che si segnalano, i Parlamenti faranno nuovi appelli come più convenga alla Nazione.

Art. 63. Chiunque dubita in realtà o di diritto che succeda in ordine alla successione della Corona si risolverà per una legge.

Art. 64. Le persone che siano incapaci per governare, o abbiano fatto cosa perché meritino perdere il diritto alla Corona saranno escluse della successione per una legge.

Art. 65. Quando regni una femmina, il principe consorte non avrà parte nessuna nel governo del Regno.

INTITOLO VIII

DI LA MINORE ETÀ DEL RE, E DI LA REGGENZA

Art. 66. Il Re è minore di età fino a compiere sedici anni.

Art. 67. Quando il Re fuere minore di età, il padre o la madre del Re, e nel suo difetto il parente più prossimo a succedere nella Corona, secondo l'ordine stabilito nella Costituzione, entrerà naturalmente ad esercitare la Reggenza e l'eserciterà tutto il tempo della minore età del Re.

Art. 68. Affinché il parente più prossimo eserciti la Reggenza deve essere spagnolo, avere venti anni compiuti e non essere escluso della successione della Corona. Il padre o la madre del Re potranno solo esercitare la Reggenza rimanendo vedovi.

Art. 69. Il Reggente presterà davanti ai Parlamenti il giuramento di essere fedele al Re minore e di osservare la Costituzione e le leggi.

Se i Parlamenti non estuvieren riunito, il Reggente li convocherà immediatamente, e tra tanto presterà lo stesso giuramento davanti al Consiglio dei Ministri, promettendo reiterarlo davanti ai Parlamenti tanto dopo come si trovino congregate.

Art. 70. Se non hubiere nessuna persona a chi corrisponda di diritto la Reggenza, la nomineranno i Parlamenti, e si comporsi di una, tre o cinque persone.

Fino a che si faccia questa nomina governerà provvisoriamente il Regno il Consiglio dei Ministri.

Art. 71. Quando il Re mi impossibiliterò per esercitare la sua autorità, e l'impossibilità fosse riconosciuta per i Parlamenti, eserciterà la Reggenza, durante l'impedimento, il figlio primogenito del Re, essendo maggiore di sedici anni; nel suo difetto il consorte del Re, ed in mancanza di questo le chiamate alla Reggenza.

Art. 72. Il Reggente, e la Reggenza nel suo caso, lavora tutta l'autorità come il Re nel cui nome si pubblicheranno gli atti del Governo.

Art. 73. Sarà famoso tutore del Re minore la persona che nel suo testamento hubiere famoso il Re defunto, purché sia spagnolo di nascita; se non l'avesse nominato, sarà tutore il padre o la madre finché rimangono vedovi. Nel suo difetto lo nomineranno i Parlamenti; ma non potranno essere riuniti gli incarichi di Reggente e di tutore del Re bensì nel padre o nella madre di questo.

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