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Frammento
della Costituzione Spagnola di 1976 |
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INTITOLO
VIDI
DEL RE ED I SUOI MINISTRI
Art. 48. La persona del Re è sacra ed inviolabile.
Art. 49. Sono responsabili i ministri.
Nessun mandato del Re può portarsi a termine
se non questo vidimato per un Ministro che per solo
questo fatto si fa responsabile.
Art. 50. La potestà di fare eseguire le leggi
risiede nel Re, e la sua autorità si estende
a tutto quanto conduce alla conservazione dell'ordine
pubblico nella cosa interna ed alla sicurezza dello
Stato nella cosa esterna, come alla Costituzione e
le leggi.
Art. 51. Il Re sanziona e promulga le leggi.
Art. 52. Ha il comando supremo dell'esercito ed armata,
e dispone delle forze di mare e terra.
Art. 53. Concede i gradi, salite e ricompense militari
con sistemazione alle leggi.
Art. 54. Corrisponde inoltre al Re:
1.º Spedire i decreti, regolamenti ed istruzioni
che siano idonei per l'esecuzione delle leggi.
2.º Curare che in tutto il regno si regoli pronta
e compiutamente la giustizia.
3.º Perdonare i delinquenti con sistemazione
alle leggi.
4.º Dichiarare la guerra e fare e ratificare
la pace, dando conta dopo documentata ai Parlamenti.
5.º Dirigere le relazioni diplomatiche e commerciali
con le altre potenze.
6.º Badare alla coniazione della moneta, nella
quale si metterà il suo busto e nome.
7.º Decretare l'investimento dei fondi destinati
ad ognuno dei rami dell'amministrazione dentro la
legge di presupposti.
8.º Conferire gli impieghi civili, e concedere
onori e distinzioni di tutte classi, con sistemazione
alle leggi.
9.º Nominare e separare liberamente i ministri.
Art. 55. Il Re deve essere autorizzato per una legge
speciale:
1.º Per alienare, cedere o permutare chiunque
parte del territorio spagnolo.
2.º Per incorporare chiunque un altro territorio
al territorio spagnolo.
3.º Per ammettere truppe straniere nel Regno.
4.º Per ratificare i trattati di alleanza offensiva,
gli speciali di commercio, quelli che stipulino dare
sussidi ad alcuno potenza straniera e tutti quelli
che possano obbligare individualmente gli spagnoli.
In nessun caso gli articoli segreti di un trattato
potranno abrogare i pubblici.
5.º Per abdicare la Corona nel suo immediato
successore.
Art. 56. Il Re, prima di contrarre matrimonio lo metterà
in conoscenza dei Parlamenti al cui approvazione si
sottometteranno i contratti e stipulazioni matrimoniali
che dovranno essere oggetto di una legge.
La stessa cosa si osserverà rispetto all'immediato
successore alla Corona.
Né il Re né l'immediato successore possono
contrarre matrimonio con persona che sia esclusa della
successione per la legge alla Corona.
Art. 57. La dotazione del Re e della sua famiglia
si fisserà all'inizio per i Parlamenti di ogni
regnato.
Art. 58. I ministri possono essere senatori o deputati
e prendere parte alle discussioni di entrambi i Corpi
Colegisladores; ma avranno solo voto in quell'a quale
appartengano.
INTITOLO VII
DI LA SUCCESSIONE A LA CORONA
Art. 59. Il Re legittimo della Spagna è Don
Alfonso XII di Borbone.
Art. 60. La successione al Trono della Spagna seguirà
l'ordine regolare di primogenitura e rappresentazione,
essendo preferito sempre la linea anteriore ai posteriore;
nella stessa linea, il grado più prossimo al
più remoto; nello stesso grado, l'uomo alla
femmina, e nello stesso sesso, la persona di più
età a quella di meno.
Art. 61. Estinte le linee dei discendenti legittimi
di Don Alfonso XII di Borbone succederanno per l'ordine
che rimane stabilito le sue sorelle; sua zia, gemella
di sua madre, ed i suoi legittimi discendenti, e quelli
dei suoi zii, fratelli di Don Fernando VII, se non
fosse esclusi.
Art. 62. Se arrivassero ad estinguersi tutte le linee
che si segnalano, i Parlamenti faranno nuovi appelli
come più convenga alla Nazione.
Art. 63. Chiunque dubita in realtà o di diritto
che succeda in ordine alla successione della Corona
si risolverà per una legge.
Art. 64. Le persone che siano incapaci per governare,
o abbiano fatto cosa perché meritino perdere
il diritto alla Corona saranno escluse della successione
per una legge.
Art. 65. Quando regni una femmina, il principe consorte
non avrà parte nessuna nel governo del Regno.
INTITOLO VIII
DI LA MINORE ETÀ DEL RE, E DI LA REGGENZA
Art. 66. Il Re è minore di età fino
a compiere sedici anni.
Art. 67. Quando il Re fuere minore di età,
il padre o la madre del Re, e nel suo difetto il parente
più prossimo a succedere nella Corona, secondo
l'ordine stabilito nella Costituzione, entrerà
naturalmente ad esercitare la Reggenza e l'eserciterà
tutto il tempo della minore età del Re.
Art. 68. Affinché il parente più prossimo
eserciti la Reggenza deve essere spagnolo, avere venti
anni compiuti e non essere escluso della successione
della Corona. Il padre o la madre del Re potranno
solo esercitare la Reggenza rimanendo vedovi.
Art. 69. Il Reggente presterà davanti ai Parlamenti
il giuramento di essere fedele al Re minore e di osservare
la Costituzione e le leggi.
Se i Parlamenti non estuvieren riunito, il Reggente
li convocherà immediatamente, e tra tanto presterà
lo stesso giuramento davanti al Consiglio dei Ministri,
promettendo reiterarlo davanti ai Parlamenti tanto
dopo come si trovino congregate.
Art. 70. Se non hubiere nessuna persona a chi corrisponda
di diritto la Reggenza, la nomineranno i Parlamenti,
e si comporsi di una, tre o cinque persone.
Fino a che si faccia questa nomina governerà
provvisoriamente il Regno il Consiglio dei Ministri.
Art. 71. Quando il Re mi impossibiliterò per
esercitare la sua autorità, e l'impossibilità
fosse riconosciuta per i Parlamenti, eserciterà
la Reggenza, durante l'impedimento, il figlio primogenito
del Re, essendo maggiore di sedici anni; nel suo difetto
il consorte del Re, ed in mancanza di questo le chiamate
alla Reggenza.
Art. 72. Il Reggente, e la Reggenza nel suo caso,
lavora tutta l'autorità come il Re nel cui
nome si pubblicheranno gli atti del Governo.
Art. 73. Sarà famoso tutore del Re minore la
persona che nel suo testamento hubiere famoso il Re
defunto, purché sia spagnolo di nascita; se
non l'avesse nominato, sarà tutore il padre
o la madre finché rimangono vedovi. Nel suo
difetto lo nomineranno i Parlamenti; ma non potranno
essere riuniti gli incarichi di Reggente e di tutore
del Re bensì nel padre o nella madre di questo.
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