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Frammento
di La Costituzione spagnola di 1869 |
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INTITOLO
III
DEL POTERE LEGISLATIVO
Art. 38. I Parlamenti si comporsi di due Corpi Colegisladores,
a sapere: Senato e Congresso. Entrambi i Corpi sono
uguali in facoltà, eccetto nei casi previsti
nella Costituzione.
Art. 39. Il Congresso si rinnoverà completamente
ciascuni tre anni. Il Senato si rinnoverà per
quarti parti ogni tre anni.
Art. 40. I senatori e deputati rappresenteranno a tutta
la Nazione, e non esclusivamente agli elettori che i
nombraren.
Art. 41. Nessun senatore né deputato potrà
ammettere del suo elettore mandato alcuno imperativo.
SEZIONE PRIMA
Della celebrazione e facoltà dei Parlamenti
Art. 42. I Parlamenti si riuniscono tutti gli anni.
Corrisponde al Re convocarli, sospendere e chiudere
le sue sessioni e dissolvere uno dei Corpi Colegisladores,
o contemporaneamente entrambi.
Art. 43. I Parlamenti staranno riunite almeno quattro
mesi ogni anno, senza includere in questo tempo quello
che si investa nella sua costituzione. Il Re li convocherà,
al più tardi, per il giorno 1.º di febbraio.
Art. 44. I Parlamenti si riuniranno necessariamente
dopo che vacherò la Corona o che il Re mi impossibiliterò
in ogni modo per il governo dello Stato.
Art. 45. Ognuno dei Corpi Colegisladores avrà
le facoltà seguenti:
1.ª Formare il rispettivo regolamento per il suo
governo interno.
2.ª Esaminare la legalità delle elezioni
e l'attitudine legale degli individui che lo compongano;
e 3.ª Nominare, costituendosi, il suo Presidente,
Vicepresidenti e Segretari.
Finché il Congresso non è sciolto, il
suo Presidente, Vicepresidenti e Segretari continueranno
esercitando i suoi carichi durante le tre legislature.
Il Presidente, Vicepresidenti e Segretari del Senato
si rinnoveranno purché ci sia elezione generale
di detti carichi nel Congresso.
Art. 46. Non potrà essere riunito uno dei Corpi
Colegisladores senza che lo sia anche l'altro, eccetto
nel caso in cui il Senato si costituisca in Tribunale.
Art. 47. I Corpi Colegisladores non può deliberare
insieme né in presenza del Re.
Art. 48. Le sessioni del Senato e del Congresso saranno
pubbliche, eccetto nei casi che necessariamente esigano
riserva.
Art. 49. Nessun progetto potrà arrivare ad essere
legge senza che prima sia votato nei due Corpi Colegisladores.
Se non hubiere assoluta conformità tra tutti
e due, si procederà con sistemazione alla legge
che fissa le sue relazioni.
Art. 50. I disegni di legge su contribuzioni, credito
pubblico e forza militare si presenteranno prima al
Congresso che al Senato, e se questo hiciere in essi
alcuno alterazione che quello non ammetta, prevarrà
la risoluzione del Congresso.
Art. 51. Le risoluzioni dei Parlamenti si prenderanno
a pluralità di voti.
Per votare le leggi si richiede in ognuno dei Corpi
Colegisladores la presenza della metà più
uno del numero totale degli individui che abbiano promosse
i suoi verbali.
Art. 52. Nessun disegno di legge può approvarsi
per i Parlamenti bensì dopo essere stato votato,
articolo per articolo, in ognuno dei Corpi Colegisladores.
Exceptúanse i Codici o leggi che non si prestino
alla discussione per articoli per sua molta estensione;
ma, nonostante in questo caso, i rispettivi progetti
si sottometteranno integri ai Parlamenti.
Art. 53. Entrambi i Corpi Colegisladores ha il diritto
di censura ed ognuno dei suoi individui quello di interpellanza.
Art. 54. L'iniziativa delle leggi corrisponde al Re
ed ognuno dei Corpi Colegisladores.
Art. 55. Non si potranno presentare in persona, individuale
né collettivamente, sollecita ai Parlamenti.
Neanche potranno celebrarsi, quando i Parlamenti siano
aperte, riunioni all'aperto nei paraggi del palazzo
di nessuno dei Corpi Colegisladores.
Art. 56. I senatori ed i deputati non potranno essere
processati né detenuti quando siano aperte i
Parlamenti senza permesso del rispettivo Corpo Colegislador,
a non essere trovati in fraganti. Così in questo
caso, come in quello di essere processati o arrestati
mentre estuvieren chiusi i Parlamenti, si renderà
conto al Corpo a che appartengano tanto dopo come si
riuniscano.
Quando Lei hubiere dettato condanna dritto contro un
senatore o deputato in processo senza il permesso a
che si riferisce il paragrafo anteriore, la sentenza
non potrà portarsi a termine fino a che autorizzi
la sua esecuzione il Corpo a che appartenga lo sviluppo.
Art. 57. I senatori e deputati sono inviolabili per
le opinioni e voti che emettano nell'esercizio del suo
carico.
Art. 58. Oltre alla potestà legislativa, corrisponde
ai Parlamenti:
1.º Ricevere il Re, al successore immediato della
Corona, ed alla Reggenza, il giuramento di osservare
la Costituzione e le leggi.
2.º Risolvere chiunque dubita in realtà
o di diritto che succeda in ordine alla successione
della Corona.
3.º Scegliere alla Reggenza del Regno e nominare
il tutore del Re minore quando lo previene la Costituzione.
4.º Fare effettiva la responsabilità dei
ministri; e
5.º Nominare e separare liberamente i ministri
dal Tribunale di Conti del Regno, senza che la nomina
possa ricadere in nessun senatore né deputato.
Art. 59. Il senatore o deputato che accetti del Governo
o della Casa Reale pensione, impiego, commissione con
stipendio, onori od onorificenze, si capirà che
rinuncia al suo carico.
Exceptúase di questa disposizione l'impiego di
Ministro della Corona.
SEZIONE SECONDA
Del Senato
Art. 60. I senatori si sceglieranno per province.
All'effetto, ogni distretto municipale sceglierà
per suffragio universale un numero di delegati uguale
alla sesta parte di quello di consiglieri comunali che
debbano comporre il suo Municipio.
I distretti municipali dove il numero di consiglieri
comunali non arrivi a sei sceglieranno, tuttavia, un
delegato.
I delegati così eletti si assoceranno alla Deputazione
provinciale rispettiva, costituendo con lei la Giunta
elettorale.
Ognuna di queste Giunte sceglierà a pluralità
assoluta di voti quattro senatori.
Art. 61. Chiunque sia la divisione territoriale, non
si altererà mai d'ora in poi il numero totale
di senatori che, con sistemazione a quello prescritto
in questa Costituzione, deriva dalla demarcazione attuale
di province.
Art. 62. Per essere scelto senatore si necessita:
1.º Essere spagnolo.
2.º Avere quaranta anni di età.
3.º Godere di tutti i diritti civili; e
4.º Riunire alcuna delle seguenti condizioni:
Essere o essere stato Presidente del Congresso.
Deputato eletto in tre elezioni generali, o una volta
per Parlamenti Costituenti.
Ministro della Corona.
Presidente del Consiglio di Stato, delle Corti supreme,
del Consiglio Supremo della Guerra e del Tribunale di
Conti del Regno.
Capitano generale di Esercito o Ammiraglio.
Tenente generale o Viceammiraglio.
Ambasciatore.
Consigliere di Stato.
Magistrato delle Corti supreme, individuo del Consiglio
Supremo della Guerra e dell'Ammiragliato, Ministro del
Tribunale di Conti del Regno, o Ministro plenipotenziario
per due anni.
Arcivescovo o Vescovo.
Rettore di Università della classe di professori
universitari.
Professore universitario di termine con due anni di
esercizio.
Presidente o direttore delle Accademie Spagnole, della
Storia, di Nobili Arti, di Scienze Esatte, Fisiche e
Naturali, di Scienze Morali e Politiche e di Scienze
Mediche.
Direttore generale dei corpi di Ingegneri civili.
Deputato provinciali quattro volte.
Sindaco due volte in paesi di più di 30.000 anime.
Art. 63. Saranno inoltre eleggibili i 50 maggiori contribuente
per contribuzione territoriale ed i 20 maggiori per
sussidio industriale e commerciale di ogni provincia.
Art. 64. Il Senato si rinnoverà per le quarte
parti, con sistemazione alla legge elettorale, ogni
volta che si facciano elezioni generali di deputati.
La rinnovazione sarà totale quando il Re dissolva
il Senato.
SEZIONE TERZA
Del Congresso
Art. 65. Il Congresso si comporsi almeno di un deputato
per ogni 40.000 anime di popolazione scelto con sistemazione
alla legge elettorale.
Art. 66. per essere scelto Deputato si richiede essere
spagnolo, maggiore di età e godere di tutti i
diritti civili.
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