Storia della Spagna
ES - USA - IT - FR
Storia della Spagna - Jorge Fdez. Salas -Neox Technologies - Spagna,
Storia della Spagna - Canali della web di Storia della Spagna
Storia della Spagna: Geografia Spagna
Storia della Spagna: Popolazione Spagnola
Storia della Spagna: Lingue e Lingue della Spagna
Storia della Spagna: Cultura e Tradizioni Spagnole
Storia della Spagna: Sistema Politico Spagnolo - Democrazia parlamentare
Storia della Spagna: Arte Spagnola
Storia della Spagna: La letteratura Spagnola
Storia della Spagna: Economia Spagnola
Storia della Spagna - Tappe della Storia della Spagna
Storia della Spagna: Il Sexenio Democratico
Storia della Spagna: La Prima Repubblica spagnola
Storia della Spagna: La restaurazione Borbonica
Storia della Spagna: La crisi della Restaurazione borbonica
Storia della Spagna: Il fallimento della monarchia parlamentare
Storia della Spagna: La dittatura del generale Cugino di Rivera
Storia della Spagna: La Seconda Repubblica Spagnola
Storia della Spagna: La guerra civile spagnola
Storia della Spagna: La Dittatura Franchista
Historia-es.com | Utilidades de la web Utilità della web di Storia della Spagna
Tenda di Storia della Spagna - Comprare Libri di Storia della Spagna, Dvd´s, Elettronica...
Foro di Storia della Spagna - Dibatta e Commenti temi ed aspetti della Storia della Spagna
Mappe della Spagna
Dati della Spagna
Simboli della Spagna, Scudo della Spagna, Bandiera della Spagna ed Inno della Spagna
Libro di visite di  Historia-es.com
Statistiche della web di Storia della Spagna
Allaccia ad altre webs di Storia della Spagna
Emails della web di Storia della Spagna
 
Raccomandiamo: Casa dei Libro "libri, solo libri, tutti i libri" - Libreria Online
Historia-es.com | Libro del Mes de la web de Historia de España
Paseos Y Jardines Historicos De La Provincia De Ciudad Real - Tienda de Libros  - historia-es.com - Historia de España, historia y sociedad de españa
Edificios Notables De Sevilla - Tienda de Libros  - historia-es.com - Historia de España, historia y sociedad de españa
Patrimonio Historico Recuperado En La Ciudad De Valencia (colecci On De Laminas Municipales) - Tienda de Libros  - historia-es.com - Historia de España, historia y sociedad de españa
Valencia Fea - Tienda de Libros  - historia-es.com - Historia de España, historia y sociedad de españa
Valencia Lletja - Tienda de Libros  - historia-es.com - Historia de España, historia y sociedad de españa
Pazos Y Moradas Hidalgas De Deza - Tienda de Libros  - historia-es.com - Historia de España, historia y sociedad de españa
 

1868 - 1873
Extras
Documenti
Frammento di La Costituzione spagnola di 1869
Ritornare all'Indice

INTITOLO III

DEL POTERE LEGISLATIVO

Art. 38. I Parlamenti si comporsi di due Corpi Colegisladores, a sapere: Senato e Congresso. Entrambi i Corpi sono uguali in facoltà, eccetto nei casi previsti nella Costituzione.

Art. 39. Il Congresso si rinnoverà completamente ciascuni tre anni. Il Senato si rinnoverà per quarti parti ogni tre anni.

Art. 40. I senatori e deputati rappresenteranno a tutta la Nazione, e non esclusivamente agli elettori che i nombraren.

Art. 41. Nessun senatore né deputato potrà ammettere del suo elettore mandato alcuno imperativo.

SEZIONE PRIMA

Della celebrazione e facoltà dei Parlamenti

Art. 42. I Parlamenti si riuniscono tutti gli anni.

Corrisponde al Re convocarli, sospendere e chiudere le sue sessioni e dissolvere uno dei Corpi Colegisladores, o contemporaneamente entrambi.

Art. 43. I Parlamenti staranno riunite almeno quattro mesi ogni anno, senza includere in questo tempo quello che si investa nella sua costituzione. Il Re li convocherà, al più tardi, per il giorno 1.º di febbraio.

Art. 44. I Parlamenti si riuniranno necessariamente dopo che vacherò la Corona o che il Re mi impossibiliterò in ogni modo per il governo dello Stato.

Art. 45. Ognuno dei Corpi Colegisladores avrà le facoltà seguenti:

1.ª Formare il rispettivo regolamento per il suo governo interno.

2.ª Esaminare la legalità delle elezioni e l'attitudine legale degli individui che lo compongano; e 3.ª Nominare, costituendosi, il suo Presidente, Vicepresidenti e Segretari.

Finché il Congresso non è sciolto, il suo Presidente, Vicepresidenti e Segretari continueranno esercitando i suoi carichi durante le tre legislature.

Il Presidente, Vicepresidenti e Segretari del Senato si rinnoveranno purché ci sia elezione generale di detti carichi nel Congresso.

Art. 46. Non potrà essere riunito uno dei Corpi Colegisladores senza che lo sia anche l'altro, eccetto nel caso in cui il Senato si costituisca in Tribunale.

Art. 47. I Corpi Colegisladores non può deliberare insieme né in presenza del Re.

Art. 48. Le sessioni del Senato e del Congresso saranno pubbliche, eccetto nei casi che necessariamente esigano riserva.

Art. 49. Nessun progetto potrà arrivare ad essere legge senza che prima sia votato nei due Corpi Colegisladores.

Se non hubiere assoluta conformità tra tutti e due, si procederà con sistemazione alla legge che fissa le sue relazioni.

Art. 50. I disegni di legge su contribuzioni, credito pubblico e forza militare si presenteranno prima al Congresso che al Senato, e se questo hiciere in essi alcuno alterazione che quello non ammetta, prevarrà la risoluzione del Congresso.

Art. 51. Le risoluzioni dei Parlamenti si prenderanno a pluralità di voti.

Per votare le leggi si richiede in ognuno dei Corpi Colegisladores la presenza della metà più uno del numero totale degli individui che abbiano promosse i suoi verbali.

Art. 52. Nessun disegno di legge può approvarsi per i Parlamenti bensì dopo essere stato votato, articolo per articolo, in ognuno dei Corpi Colegisladores.

Exceptúanse i Codici o leggi che non si prestino alla discussione per articoli per sua molta estensione; ma, nonostante in questo caso, i rispettivi progetti si sottometteranno integri ai Parlamenti.

Art. 53. Entrambi i Corpi Colegisladores ha il diritto di censura ed ognuno dei suoi individui quello di interpellanza.

Art. 54. L'iniziativa delle leggi corrisponde al Re ed ognuno dei Corpi Colegisladores.

Art. 55. Non si potranno presentare in persona, individuale né collettivamente, sollecita ai Parlamenti.

Neanche potranno celebrarsi, quando i Parlamenti siano aperte, riunioni all'aperto nei paraggi del palazzo di nessuno dei Corpi Colegisladores.

Art. 56. I senatori ed i deputati non potranno essere processati né detenuti quando siano aperte i Parlamenti senza permesso del rispettivo Corpo Colegislador, a non essere trovati in fraganti. Così in questo caso, come in quello di essere processati o arrestati mentre estuvieren chiusi i Parlamenti, si renderà conto al Corpo a che appartengano tanto dopo come si riuniscano.

Quando Lei hubiere dettato condanna dritto contro un senatore o deputato in processo senza il permesso a che si riferisce il paragrafo anteriore, la sentenza non potrà portarsi a termine fino a che autorizzi la sua esecuzione il Corpo a che appartenga lo sviluppo.

Art. 57. I senatori e deputati sono inviolabili per le opinioni e voti che emettano nell'esercizio del suo carico.

Art. 58. Oltre alla potestà legislativa, corrisponde ai Parlamenti:

1.º Ricevere il Re, al successore immediato della Corona, ed alla Reggenza, il giuramento di osservare la Costituzione e le leggi.

2.º Risolvere chiunque dubita in realtà o di diritto che succeda in ordine alla successione della Corona.

3.º Scegliere alla Reggenza del Regno e nominare il tutore del Re minore quando lo previene la Costituzione.

4.º Fare effettiva la responsabilità dei ministri; e

5.º Nominare e separare liberamente i ministri dal Tribunale di Conti del Regno, senza che la nomina possa ricadere in nessun senatore né deputato.

Art. 59. Il senatore o deputato che accetti del Governo o della Casa Reale pensione, impiego, commissione con stipendio, onori od onorificenze, si capirà che rinuncia al suo carico.

Exceptúase di questa disposizione l'impiego di Ministro della Corona.

SEZIONE SECONDA

Del Senato

Art. 60. I senatori si sceglieranno per province.

All'effetto, ogni distretto municipale sceglierà per suffragio universale un numero di delegati uguale alla sesta parte di quello di consiglieri comunali che debbano comporre il suo Municipio.

I distretti municipali dove il numero di consiglieri comunali non arrivi a sei sceglieranno, tuttavia, un delegato.

I delegati così eletti si assoceranno alla Deputazione provinciale rispettiva, costituendo con lei la Giunta elettorale.

Ognuna di queste Giunte sceglierà a pluralità assoluta di voti quattro senatori.

Art. 61. Chiunque sia la divisione territoriale, non si altererà mai d'ora in poi il numero totale di senatori che, con sistemazione a quello prescritto in questa Costituzione, deriva dalla demarcazione attuale di province.

Art. 62. Per essere scelto senatore si necessita:

1.º Essere spagnolo.

2.º Avere quaranta anni di età.

3.º Godere di tutti i diritti civili; e

4.º Riunire alcuna delle seguenti condizioni:



Essere o essere stato Presidente del Congresso.
Deputato eletto in tre elezioni generali, o una volta per Parlamenti Costituenti.
Ministro della Corona.
Presidente del Consiglio di Stato, delle Corti supreme, del Consiglio Supremo della Guerra e del Tribunale di Conti del Regno.
Capitano generale di Esercito o Ammiraglio.
Tenente generale o Viceammiraglio.
Ambasciatore.
Consigliere di Stato.
Magistrato delle Corti supreme, individuo del Consiglio Supremo della Guerra e dell'Ammiragliato, Ministro del Tribunale di Conti del Regno, o Ministro plenipotenziario per due anni.
Arcivescovo o Vescovo.
Rettore di Università della classe di professori universitari.
Professore universitario di termine con due anni di esercizio.
Presidente o direttore delle Accademie Spagnole, della Storia, di Nobili Arti, di Scienze Esatte, Fisiche e Naturali, di Scienze Morali e Politiche e di Scienze Mediche.
Direttore generale dei corpi di Ingegneri civili.
Deputato provinciali quattro volte.
Sindaco due volte in paesi di più di 30.000 anime.


Art. 63. Saranno inoltre eleggibili i 50 maggiori contribuente per contribuzione territoriale ed i 20 maggiori per sussidio industriale e commerciale di ogni provincia.

Art. 64. Il Senato si rinnoverà per le quarte parti, con sistemazione alla legge elettorale, ogni volta che si facciano elezioni generali di deputati.

La rinnovazione sarà totale quando il Re dissolva il Senato.

SEZIONE TERZA

Del Congresso

Art. 65. Il Congresso si comporsi almeno di un deputato per ogni 40.000 anime di popolazione scelto con sistemazione alla legge elettorale.

Art. 66. per essere scelto Deputato si richiede essere spagnolo, maggiore di età e godere di tutti i diritti civili.

Inizio di questa pagina
 
_
Versione in italiano della web di Storia della Spagna
Idiomas
_
© 2003 - 2004 Neox Technologies - Jorge Fernández Salas - Ogijares, Granada, Andalusia, Spagna - Tutti i diritti riservati
_
_
, , ,,,,,,
_
Ver web en español Vedere pagina in italiano To see web in English Voir le page en Français Hemos recibido impresiones de nuestra web desde Enero de 2004.